LE NOVITÀ DELL’AGEVOLAZIONE “NUOVA SABATINI”
Nessun rilievo fiscale al momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente.
Quello che conta è l’ordine di pagamento conferito all’istituto bancario
di Lorenzo Pegorin
Deduzione del costo in applicazione del principio di cassa individuabile nell’ordine di pagamento conferito alla banca.
Nessuna rilevanza ai fini fiscali è da attribuirsi, invece, al momento in cui materialmente avviene poi l’addebito sul conto corrente dell’erogante.
È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate in una delle risposte ai quesiti che saranno presentate oggi nel corso di Telefisco 2024: un professionista chiedeva la corretta competenza del costo ai fini della deducibilità dello stesso nell’ipotesi di bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma poi addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024.
L’agenzia nell’argomentare la risposta fornita ritiene di poter applicare quanto già chiarito, nella risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il caso di un pagamento on line dei contributi mediante l’utilizzo della carta di credito.
Nel richiamato documento di prassi, è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Secondo le Entrate, quindi, il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, che è puramente irrilevante ai fini fiscali. La risposta è interessante, oltre che condivisibile sotto il profilo squisitamente tecnico, in quanto chiarisce una questione che del tutto pacifica non era e che può altresì rivestire una valenza trasversale in ogni ipotesi di applicazione del principio di cassa.
Si pensi ad esempio all’impresa in contabilità semplificata, oppure al privato che deve far valere la deduzione di un onere in dichiarazione dei redditi.
Ma lo stesso principio è sicuramente applicabile anche nelle diffuse ipotesi di detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi. A proposito di ciò proprio quest’anno in virtù di una particolare disposizione del calendario che ha visto concentrarsi i giorni festivi a cavallo della chiusura d’anno, molto dei bonifici effettuati dai contribuenti il venerdì 29 dicembre sono stati poi materialmente addebitati il giorno 2 gennaio 2024, non comparendo quindi nell’estratto conto al 31 dicembre 2023. La buona notizia è che in questo caso il bonifico si dà per effettuato nel 2023 mettendo al riparo detrazioni ed eventuali operazioni di cessione del credito. Rimane chiaramente onere del contribuente rintracciare l’ordine di bonifico al fine di provare quanto realmente accaduto.