SANATORIA 2018 – 2022 PER CHI HA ADERITO AL CONCORDATO FISCALE
L’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ha disposto l’abrogazione della norma che prevedeva l’esclusione da Iva per i prestiti o i distacchi di personale (articolo 8, comma 35, L. 67/1988). La novità ha efficacia a partire dai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Aspetti generali
L'ipotesi del distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il distacco di personale non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Generalmente, quindi, il contratto tra le aziende prevede il versamento di un corrispettivo da parte della società distaccataria a favore della società distaccante, a rifusione delle spese sostenute da quest’ultima.
Il corrispettivo può essere pari alle spese sostenute dalla società distaccante (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant’altro) oppure può essere superiore o inferiore. Tenuto conto che il lavoratore distaccato svolge la propria attività sia nell’interesse del distaccante sia nell'interesse del distaccatario, prevedere il pagamento di un corrispettivo dalla società distaccataria alla società distaccante rende più coerente e trasparente l'imputazione reale dei costi sostenuti da entrambi i soggetti del rapporto.
Regime Iva fino al 31 dicembre 2024
Per le operazioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre 2024 (contratti stipulati o rinnovati fino a tale data), il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria è escluso dal campo di applicazione dell’Iva per la quota parte riferita al costo del personale, e soggetta a imposta per la parte riferita al “mark up” spettante all’impresa distaccante.
Regime Iva dal 1° gennaio 2025
Con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE ha inquadrato il distacco del personale nell’ambito delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva quado sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, nonché l’onerosità della prestazione. A seguito di tale pronuncia, è stata avviata una proceduta di infrazione nei confronti dell’Italia, che è stata costretta ad adeguare la normativa interna con il D.L. 131/2024.
Pertanto, come si legge anche nella Relazione tecnica di accompagnamento alla conversione in legge, l’assoggettamento a Iva del distacco di personale comporta l’insorgere di un’Iva a debito in capo al distaccante e di un’Iva a credito in capo al distaccatario. È evidente che se quest’ultimo soggetto non ha limitazioni alla detrazione dell’Iva, l’impatto è neutro, fatto salvo che il ricorso frequente al distacco di personale potrebbe far insorgere una posizione di credito Iva significativa.
Al contrario, qualora in capo al distaccatario vi siano limitazioni alla detrazione dell’Iva (ad esempio perché pone in essere un’attività esente ai fini Iva, o qualora sia un produttore agricolo in regime di esonero) l’applicazione dell’imposta sull’intero corrispettivo, e non solo sul “mark up” determina un incremento del costo sostenuto per il distacco del personale.