Anteprima Telefisco / Bonifici, deduzione dei costi secondo il principio di cassa
DISTACCO DEL PERSONALE: NOVITÀ IVA
La sanatoria
L’articolo 2-quater, D.L. 113/2024 prevede, a favore dei soggetti che hanno aderito al concordato, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 (anche solo una di queste); tale definizione è prevista per i soli soggetti che applicano gli Isa e si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2025 (somma eventualmente ripartibile in 24 rate mensili).
La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a. 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;
b. 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c. 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d. 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e. 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f. 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.
La base imponibile dell'Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.
Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall’elaborazione degli Isa di tale anno:
- 10% se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
- 12% se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
- 15% se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6
Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.
Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.
Decadenza dalla sanatoria
Il D.L. 155/2024 introduce inoltre una nuova causa di decadenza dalla sanatoria.
L’articolo 2-quater, D.L. 113/2024 già contemplava le seguenti ipotesi:
- la decadenza dal concordato preventivo biennale;
- l’applicazione nei confronti del contribuente di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni reati penal-tributari;
- il mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.
A queste ipotesi, come detto, ne è stata introdotta una quarta: la definizione viene meno in caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione da Isa nelle annualità oggetto da sanatoria, ossia le cause di esclusione Isa legate all’emergenza Covid-19 e l’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività.