RISPARMIO D’IMPOSTA CON LA TASSA PIATTA SULLA DIFFERENZA DI REDDITO
LE SIMULAZIONI MOSTRANO CHE I REDDITI PIU' BASSI DOVRANNO AFFRONTARE UN AUMENTO SIGNIFICATIVO, MENTRE QUELLI PIU' ALTI AVRANNO UN AUMENTO MENO IMPEGNATIVO
DA IL SOLE 24 ORE
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
18 Luglio 2024
Concordato preventivo biennale con effetto leva sui redditi più bassi. Dalle prime elaborazioni pratiche con l’utilizzo del nuovo software messo a disposizione dalle Entrate per il calcolo del concordato (Cpb) e destinato ai soggetti in regime forfettario emergerebbe che la pretesa erariale sia più esigente in presenza di redditi bassi per poi scendere di livello all’aumento dei ricavi/reddito dichiarati nel periodo d’imposta 2023.
Negli esempi presentati infatti lo psicologo (che ha aperto di recente partita Iva) e che può contare su un volume esiguo di compensi/reddito per il 2023 si trova, in caso di adesione al Cpb a dover definire un aumento del 67% del reddito dichiarato rispetto al periodo precedente, passando così ad un reddito di riferimento di 9.947 euro (partita Iva 2023) a uno concordato di 16.669 euro (partita Iva 2024) con un incremento in valore assoluto di oltre 6.700 euro.
Gli altri esempi proposti sono poi la prova che all’aumentare del binomio ricavi-compensi/reddito, anche la pretesa fiscale tende a scendere.
Sotto il profilo strettamente operativo vanno poi puntualizzati alcuni aspetti. In primo luogo si ricorda che il reddito proposto ai fini del Cpb in ambito forfettario (visualizzabile al rigo LM63) è un reddito lordo in quanto dallo stesso, nella dichiarazione del anno (partita Iva 2024), potranno comunque essere dedotti i contributi previdenziali versati a norma di legge.
Gli eventi straordinari
In secondo luogo va sottolineato che, anche per i soggetti in regime forfettario valgono le regole sugli «Eventi straordinari» al manifestarsi dei quali la proposta concordataria viene contenuta in misura variabile dal 10% al 30%.
Gli eventi individuati (verificati nel 2024 ed in ogni caso in data antecedente all’adesione al concordato) sono i seguenti:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del Dlgs 1/20218);
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio;
- sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Inoltre, dal tenore letterale delle istruzioni sembrerebbero non poter aderire al Cpb i contribuenti che nel 2023 hanno dichiarato ricavi/compensi superiori a 85.000 euro e fino a 100.000 euro e, che sono usciti dal regime agevolato dal2024. Nessun divieto invece sembrerebbe sorgere per quei contribuenti che si avvicinano alla soglia di ricavi/compensi pari a 85.000 euro nel 2023 e che per effetto del Cpb vedrebbero lievitare il loro reddito stimato nel 2024 (rigo LM63) ad una soglia che presupporrebbe un aumento dei ricavi/compensi (per determinare quel reddito concordato) superiore agli 85 mila euro.