L’accordo biennale su redditi e Irap parte da banche dati e pagelle fiscali
CPB CESSAZIONE NEL BIENNIO
DA IL SOLE 24 ORE
di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
Concordato preventivo con effetti anticipati già dal secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2024.
E’ quanto prevede la versione definitiva del testo licenziato dal consiglio dei ministri lo scorso 25 gennaio, dove è stabilito che per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB (anno d’imposta 2024), se l’acconto è versato in due rate, la seconda (scadente il 30.11.2024) sarà calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto effettivamente già versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Si lascia così il metodo storico da dichiarazione dei redditi (quello che si ricaverebbe dal quadro RN), in favore di un calcolo già sul “nuovo” reddito concordato. Questo in ragione della possibile già avvenuta adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, dovrà essere comunicata entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2024, termine peraltro coincidente con l’invio della dichiarazione dei redditi di cui al periodo d’imposta 2023.
Nel merito della questione va tuttavia evidenziato quanto segue. Il reddito concordato con il fisco non è detto che sarà lo stesso imponibile sul quale verranno effettivamente versate le imposte, relativamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo oggetto dell’adesione.
Per i redditi d’impresa, infatti, si dovrà aggiungere all’imponibile concordato il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni, i quali determinano una corrispondente variazione del reddito concordato (articolo 16).
In aggiunta si segnala che le eventuali perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti all’adesione potrebbero ulteriormente ridurre il reddito concordato secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR. Anche per il reddito di lavoro autonomo ci potrebbero essere delle oscillazioni rispetto all’imponibile concordato con l’erario. Al reddito definito si dovrà infatti aggiungere l’eventuale saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni detenute in regime di lavoro autonomo che determinano una corrispondente variazione del reddito concordato (art. 15). Questo per sottolineare che la base imponibile su cui si versa l’acconto non è detto che sia la stessa sulla quale verrà calcolata l’imposta a titolo definitivo. Al netto di tali fisiologiche variazioni, quindi, il reddito concordato farà sentire i suoi effetti, in maniera anticipata già con il secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2024, con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di maggiori esborsi finanziari a carico del contribuente se il reddito concordato 2024/2025 dovesse essere più elevato di quanto dichiarato per l’anno d’imposta 2023.
Sulla perentorietà di tale termine, però, potrebbe verificarsi anche l’eventuale riproposizione della rateizzazione degli acconti, che è stata sperimentata con il decreto Anticipi solo per le partite Iva individuali con ricavi o compensi fino a 170mila euro. Ad ogni modo alla data odierna nessuna modifica in tal senso è stata ancora approvata. A regime poi, viene previsto che nel caso di adesione al concordato, l’acconto dovuto è calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati per il periodo d’imposta per il quale è dovuto l’acconto. In altre parole per il 2025, già in sede di versamento del primo acconto si dovrà tenere conto del reddito concordato.