Soci e collaboratori, l’apporto di lavoro può generare anomalie
CPB ACCONTI 2024
LA PROPOSTA SARA' FORMULATA DOPO UN CONTRADDITORIO CON MODALITA' SEMPLIFICATE
DA IL SOLE 24 ORE
di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
Concordato preventivo biennale per professionisti e imprese di piccole dimensioni con rivitalizzazione, al riguardo, dei risultati degli indicatori
sintetici di affidabilità (ISA). E’ quello che scaturisce dalle ultime modifiche recepite nel DDL di delega per la riforma fiscale recentemente
licenziato dal Senato.
Uno dei più interessanti punti contenuti nella Legge delega di riforma fiscale è quello che riguarda l’avvio del concordato fiscale che interesserà
i “soggetti di minori dimensioni”. Magari non propriamente una “novità” da un punto di vista concettuale, ma certamente un intervento che
appare intrigante per gli effetti che ne possono scaturire.
Per capire quale sarà la platea dei soggetti interessati e quindi cosa si intenda per “minori dimensioni” occorre attendere il varo dei decreti attuativi.
Quel che è certo è che alla base dell’accordo che sarà biennale, ci sarà l’impegno da parte del contribuente interessato, ad accettare e rispettare la
proposta che sarà formulata dall’Agenzia dopo un contraddittorio che, dice il DDL, potrà avvenire con modalità semplificate. La definizione
biennale riguarderà la base imponibile ai fini delle imposte sei redditi e IRAP, restando estranea alla definizione preventiva l’IVA che, ovviamente,
continuerà ad applicarsi con le regole ordinarie.
Con il concordato preventivo l’Agenzia potrà contare su di un gettito sicuro ed il contribuente, da canto suo, sulla cristallizzazione, per un biennio,
della propria posizione fiscale. Eventuali maggiori redditi rispetto a quelli concordati, infatti, saranno irrilevanti non solo ai fini della tassazione
diretta e dell’IRAP ma anche avendo riguardo ai contributivi previdenziali. Il DDL prevede che restano comunque fermi, in capo al soggetto
concordatario, gli obblighi contabili e dichiarativi.
Il DDL prevede comunque la possibilità che possa decadere l’efficacia dell’accordo preventivo nel caso in cui, in conseguenza di un eventuale
accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto di definizione preventiva ed in quelli precedenti,
ricavi o compensi per un importo superiore rispetto al dichiarato. In conseguenza delle ultime modifiche recepite nel testo del DDL, è stato
precisato che il concordato viene travolto se i ricavi o compensi non dichiarati sono di “misura significativa”.
L’accordo biennale tra Fisco e contribuente ruota intorno alla determinazione preventiva della misura della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi e IRAP, che il contribuente deve garantire. Tale misura, dice il DDL, deve essere determinata sulla base di una proposta formulata
dall’Agenzia delle entrate, attingendo dalle banche dati a propria disposizione ed anche, è questa è una novità, dagli indicatori sintetici di
affidabilità (ISA) ovviamente se si applicano al soggetto interessato. Assistiamo così, un po' sorprendentemente, ad una rivitalizzazione degli
indicatori sintetici di affidabilità fiscale, avvenuta grazie alle ultime modifiche apportate alla DDL delega di riforma fiscale. Nella prima versione
del DDL, infatti, gli ISA sembravano destinati ad essere affossati e quindi a sparire dal sistema fiscale delle piccole partite IVA. Ora, invece, non solo
se ne prevede una razionalizzazione e revisione, ma oltre all’utilizzo in tema di concordato biennale se ne rafforza l’utilità incentivando l’effetto
premialegli effetti premiali, prevedendo altresì per i contribuenti virtuosi canali accelerati per i rimborsi dei crediti fiscali. e mettendoli alla base
delle proposte di concordato nella nuova definizione preventiva biennale.
Quando già si pensava ad un loro pensionamento preventivo, quindi, per gli ISA scatta una nuova sfida. Ma se si vuole vincere la scommessa
e vederli effettivamente semplificati, razionalizzati e revisionati, occorre ristrutturare dal profondo un sistema di analisi di affidabilità che
durante il lustro passato di applicazione, non è stato effettivamente ed efficacemente attenzionato.
CONCORDATO