CPB ACCONTI 2024
RISPARMIO D’IMPOSTA CON LA TASSA PIATTA SULLA DIFFERENZA DI REDDITO
DA IL SOLE 24 ORE
di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
Gli indici sintetici di affidabilità costituiscono la base su cui poggia il concordato preventivo biennale per le partite IVA non forfettarie. Gli intrecci, quindi, tra ISA applicati, cause di esclusione e possibili evoluzioni delle condizioni operative del soggetto concordatario nel biennio oggetto di accordo preventivo, presentano aspetti di criticità che dovranno essere affrontati e risolti. Il primo presupposto per accedere al concordato preventivo biennale è quello di applicare gli ISA (art. 10 del decreto). Ne consegue che coloro che sono esclusi dall’utilizzo diretto degli ISA è da ritenere che restino tagliati fuori dalla possibilità di fruire della proposta concordataria. La verifica dell’effettiva applicazione dell’ISA sulla partita IVA interessata al concordato preventivo, si ritiene debba essere effettuata sul periodo precedente l’avvio del concordato stesso. Questo perché la proposta da valutare va costruita su di un’analisi ISA che deve poter essere “affidabile”. Ma una volta che il soggetto ha aderito alla proposta di concordato cosa succede se nel corso del biennio di efficacia dello stesso dovesse rientrare in una delle 15 situazioni che generano una causa di esclusione dagli ISA?
Le cause di cessazione del concordato preventivo biennale in costanza di durata, sono regolate in maniera puntuale dall’articolo 21 del decreto e riguardano due casi: la cessazione dell’attività e la modifica dell’attività esercitata rispetto a quella che è stata presa a base per la formulazione della proposta di concordato se gli ISA applicabili sono diversi. Queste due cause di cessazione del CPB rientrano tra le 15 cause di esclusione dall’applicazione degli ISA previste dalla Legge. Sembra conseguirne, quindi, che il Legislatore ha voluto prevedere la cessazione dell’efficacia del Concordato solo in presenza delle due situazioni normate e non anche delle altre. Per questa via, quindi, se il soggetto concordatario dovesse incappare nel corso del biennio concordato in qualche altra delle 13 cause di esclusione dagli ISA, l’accettazione della proposta dovrebbe restare comunque valida fino alla scadenza dell’accordo.
Facciamo un esempio. Tra le cause di esclusione che potrebbero non comportare la cessazione dell’effetto del concordato rientrerebbe quella di avere in uno dei periodi concordati, ricavi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dell’ISA applicato (per la quasi totalità pari a 5.164.569 euro). Quindi, un’impresa che nel 2023 ha registrato 5 milioni di euro di ricavi con ISA normalmente applicato, potrebbe perfezionare la proposta concordataria e passare a 10 milioni di euro di ricavi nel 2024 e a 15 milioni di euro di ricavi nel 2025, senza che questo possa pregiudicare l’efficacia del concordato stesso.
Se questa conclusione appare eccessiva, allora occorre sostenere che quando l’articolo 10 del Decreto prevede che il concordato possa essere fruibile da parte di coloro che “applicano” gli ISA, questo valga non solo per le condizioni di accesso ma anche per il monitoraggio del presupposto nel corso della durata dell’accordo con la conseguenza però che diverrebbe inutile quanto puntualmente disciplinato in tema di cause di cessazione dal citato articolo 21.
CPB e Isa: Concordato preventivo biennale applicabile solo per i soggetti che hanno applicato gli Isa per l’anno d’imposta 2023. Sembrerebbero fuori dai giochi tutti i contribuenti per i quali operano per il medesimo anno (p.i 2023) cause di esclusione (ad eccezione dei forfettari).
Cause di esclusione e Isa: Nei periodi d’imposta oggetto di applicazione del CPB (inizialmente 2024-2025) le uniche cause di esclusione dal concordato sono però solo quelle di cessazione dell’attività e la modifica dell’attività esercitata se gli ISA applicabili sono diversi.
Gli effetti anticipati: già per il primo periodo d’imposta di applicazione del CPB (anno d’imposta 2024), se l’acconto è versato in due rate, la seconda (scadente il 30.11.2024) sarà calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto sulla base del CPB e quanto effettivamente già versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.