CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ 2021 NELLA MISURA DEL 50%
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI PER L’ANNO 2023
Si avvicina il termine a partire dal quale è possibile inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’utilizzo della super Ace: a partire dal prossimo 20 novembre 2021 è infatti possibile inviare telematicamente l’istanza per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 19, D.L. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), fruibile in alternativa alla più tradizionale variazione diminutiva computabile in dichiarazione dei redditi.
La super Ace
Il decreto “Sostegni-bis” ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell’Ace (aiuto alla crescita economica), istituto previsto dall’articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell’utile dell’esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all’incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.
In particolare, l’articolo 19, D.L. 73/2021 ha fissato il rendimento nozionale al 15% (la nuova misura prende il nome di “super Ace” o “Ace Innovativa”) potenziando l’effetto dell’agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Per il periodo d'imposta 2021, in deroga alla regola ordinaria del ragguaglio ad anno, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento.
L’incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il credito d’imposta
Una caratteristica della “super Ace” rispetto alla disciplina dell’Ace tradizionale riguarda la modalità attraverso la quale il contribuente può beneficiarla; il bonus può infatti essere fruito dall'impresa, alternativamente:
secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato, quindi a riduzione della base imponibile Ires o Irpef;
quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il credito d'imposta può essere, alternativamente, utilizzato in compensazione nel modello F24, richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.
Per avvalersi del citato credito d’imposta è necessario presentare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate; le modalità di presentazione, i termini ed il contenuto sono state stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021.
In particolare:
la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20 novembre 2021;
essa può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.
Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello:
in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
Resta ferma, però, la necessità del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale può riservarsi il termine di 30 giorni per confermare l’utilizzo