Tax credit affitti
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Le misure anti Covid. L’esclusione degli indici si applica all’anno d’imposta 2020 ma resta l’obbligo di inviare il modello con la dichiarazione dei redditi.
da Il Sole 24 Ore del 22 Marzo 2021
di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi
Anche ai professionisti si applicano per il periodo d’imposta 2020 le nuove cause di esclusione dagli Isa legate agli effetti della pandemia, previste dal decreto del 2 febbraio. Questo comporta che il punteggio che scaturirà dall’applicazione degli Isa nella prossima dichiarazione dei redditi, sarà, a determinate condizioni, irrilevante ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo fiscale e riguardo alla fruibilità del cosiddetto regime premiale. Resta comunque, anche per i lavoratori autonomi, l’obbligo di presentare il modello sia pur ai soli fini statistici. Vediamo nel dettaglio la situazione.
Fuori dagli Isa
Le esclusioni previste dal decreto riguardano i contribuenti che:
-hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
-hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano in via prevalente un’attività rientrante fra gli 85 codici attività Ateco per i quali per l’anno d’imposta 2020 è stata prevista la non applicazione degli Isa. Al riguardo si veda la tabella 2 2 allegata alla parte “istruzioni parte generale” Isa.
Il perimetro delle esclusioni
Le tre casistiche vanno brevemente analizzate.
Riguardo alla prima causa di esclusione (diminuzione dei compensi di almeno 1/3), il riferimento ai compensi di cui all’articolo 54 del Tuir evoca l’accezione di compensi tassabili e come tali, quindi, effettivamente percepiti nell’anno. Se ne deduce che è irrilevante il calo di “fatturato” intendendo come tale le operazioni attive emesse su base Iva se le stesse non hanno integralmente concorso alla determinazione del reddito tassabile. Una fattura per onorari emessa a dicembre 2020 ma incassata a febbraio 2021, quindi, è estranea alla verifica del calo anche se confluita nel volume d’affari della dichiarazione Iva relativa al 2020.
La seconda esclusione attiene ai soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019. La casistica evoca le cosiddette “neo attività” ben note nell’ambito dei provvedimenti di “ristori” Covid del 2020. Occorre però evidenziare che il dato normativo non sembra perfettamente sovrapponibile. Nell’articolo 28 (bonus locazioni) e nell’articolo 25 (contributo a fondo perduto) del decreto legge 34/2020, infatti, si fa riferimento ai soggetti «che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019», mentre nel provvedimento che regola le cause di esclusione degli Isa si richiamano coloro che «hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019».
La diversa formulazione sembra quindi orientata ad escludere dagli Isa i soggetti che si trovano in questa condizione, senza dover analizzare se l’attività iniziata sia o meno una prosecuzione di una pre esistente.
Per quanto attiene agli 85 codici di attività, non si pongono particolari problemi, atteso che tra i citati codici non ce ne sono che riguardano attività professionali di tipo “ordinistico”.
Modello da inviare
Va detto, ad ogni buon conto, che in presenza di una delle casistiche di esclusione rimane comunque la necessità di compilare ed inviare il modello Isa unitamente alla dichiarazione dei redditi. Il che rende la “semplificazione” per il 2020 piuttosto opinabile. Anche perché non è intuitivo quale valore statistico possa assumere l’elaborazione degli Isa per un anno del tutto eccezionale proprio in funzione dei gravi effetti causati dalla pandemia.
Fa da corollario alle nuove casistiche di esclusione “Covid” e alla funzione meramente “statistica” dell’invio, che ai soggetti interessati non si applicherà né il regime premiale (con voto pari o superiore a 8), né sarà operativo il possibile inserimento nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14,del decreto legge 50/2017).
E la mancata possibilità di fruire del regime premiale, ai contribuenti “virtuosi” nonostante il calo di compensi o l’attività iniziata da poco, causerà certamente un danno in termini pratici.
Meglio sarebbe stato, quindi, se ci si fosse orientati a una disapplicazione volontaria degli strumenti anziché una causa di esclusione generalizzata.