Le chance per mettere gli Isa in fuorigioco
Date in cortocircuito per i lavori trainati dal superbonus 110%
Compensazione, cessione e indicazione in dichiarazione sono gli impieghi potenziali
Le regole variano in base alla tipologia del credito e pongono molti vincoli
da Il Sole 24 Ore del 04 Ottobre 2021
di Lorenzo Pegorin, Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi
Crediti d’imposta con limiti di utilizzo. Dalla compensazione alla cessione, fino alla (non sempre possibile) fruizione diretta in dichiarazione, le modalità di impiego sono diverse. Ma queste modalità – e le tempistiche - variano in funzione della tipologia del credito: occorre perciò un attento esame preventivo già in sede di caricamento del credito nei programmi contabili che assistono gli operatori. Mentre proroghe e rinnovi dettati da decreti e leggi successive, con continui cambi in corsa delle regole, generano ulteriore confusione in un contesto che, fin dall’origine, già di suo non brilla(va) certo di semplicità.
Adeguamenti anti-contagio
Vediamo con ordine, concentrandoci sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le locazioni commerciali.
Per quanto riguarda l’adeguamento degli ambienti lavorativi (articolo 120 del Dl Rilancio 34/20), va detto che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/20, si veda il box) è intervenuta per accorciare i tempi di impiego del tax credit: portando il termine dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021.
Una scelta che, di fatto, ha tolto tempo utile all’impiego del credito, penalizzando in particolar modo quei contribuenti che avevano scelto di usarlo in compensazione con le imposte relative all’anno 2020.
Il tutto acuito dall’ulteriore circostanza per cui il credito non risulta nemmeno gestibile direttamente in dichiarazione dei redditi, ma solo in compensazione nel modello F24 oppure come cessione (anche parziale), ex articolo 122 del Dl 34/20, ad altri soggetti.
Dal 1° luglio 2021 – come comunicato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 43/E/21 – il relativo codice tributo (“6918”) è stato quindi soppresso. Eventuali importi residui al 30 giugno 2021 non potranno essere usati nei prossimi anni, né ceduti o richiesti a rimborso.
La restrizione appare oltremodo penalizzante, anche in relazione alla comunicazione avvenuta “in corsa”: per questo sarebbe auspicabile un dietrofront che ripristinasse le originarie facoltà di utilizzo o che aprisse a un impiego almeno in dichiarazione dei redditi, per permettere a tutti un’equilibrata gestione del credito.
Protezioni e ambienti sani
Il credito d’imposta per la sanificazione dei locali e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) ammette invece una triplice possibilità di utilizzo: compensazione, cessione, o dichiarazione dei redditi.
Circa l’uso in compensazione, né la norma (articolo 125 del Dl 34/20), né i successivi provvedimenti attuativi disciplinano una scadenza entro la quale dover per forza compensare. Scadenza che invece viene prevista per la cessione a terzi, da comunicare entro il 31 dicembre 2021.
Per l’utilizzo nel modello Redditi, la tempistica è quella relativa alla dichiarazione che riguarda il periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta (quindi nel Redditi 2021 per il credito maturato nel 2020).
Locazioni commerciali
Anche per quanto attiene il credito d’imposta sulle locazioni commerciali – nelle due versioni ex articolo 28 del Dl 34/20 ed articolo 4 del Dl 73/21, a cui va aggiunta anche la variante ex articolo 65 del Dl 18/20 (credito “botteghe e negozi”) – la possibilità di utilizzo risulta triplice: compensazione, cessione, e indicazione in dichiarazione dei redditi.
A proposito della cessione del credito a terzi, si ricorda che per il cessionario acquirente la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere usata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
Anche per il credito d’imposta locazioni 2021 (articolo 4 del Dl 73/2021) la cessione a terzi, da comunicarsi secondo quanto stabilito dal provvedimento 2021/22868 del 7 settembre scorso, va eseguita non oltre il 31 dicembre 2021.
Da non dimenticare, infine, che l’utilizzo in compensazione anche per questa tipologia di credito non sembra prevedere una tempistica vincolante, come invece accade per il credito per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro.