Adempimenti e controlli
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I LAVORI VANNO NOTIFICATI PRIMA DELL'AVVIO DEL CANTIERE
DA IL SOLE 24 ORE
di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin
L’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008 prevede che, prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori trasmetta la notifica preliminare all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti (o al Prefetto, nel caso di opere pubbliche). Una copia del documento va inoltrata anche al Comune che rilascia il titolo abilitativo che assiste i lavori edili. Non tutte le opere sono però soggette a tale obbligo. La comunicazione è obbligatoria solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro lo prevede espressamente. In particolare, l’adempimento è dovuto, generalmente, nel caso di:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, lo diventano successivamente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno (Dlgs 81/2008, articolo 99).
In tutti i casi occorre predisporre il Piano di sicurezza e coordinamento previsto all’articolo 100 del Dlgs 81/08, nonché la nomina, da parte del committente o del responsabile dei Lavori, dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione. L’invio deve generalmente avvenire con pec o raccomandata a/r , o con altre modalità espressamente stabilite dalla Regione di appartenenza. In caso di assenza della notifica preliminare, in un cantiere dove vi sia l’obbligo di presentazione (Dlgs. 81/2008, articolo 99), l’efficacia del titolo urbanistico che ha autorizzato i lavori viene sospesa (Dlgs. 81/2008, articolo 90); tale condizione, dunque, potrebbe pregiudicare l’accesso ai benefici fiscali. Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (articolo 99 del Testo unico). Il documento va predisposto conformemente all’allegato XII del Testo unico e deve contenere almeno: la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, le generalità del committente/i, la natura dell’opera, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere, l’identificazione, codice fiscale o partita Iva delle imprese previste nel cantiere, l’ammontare complessivo presunto dei lavori, il responsabile/i dei lavori, il coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera, il coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera, la data presunta d’inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere. È consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio. Ad assolvere tale adempimento può essere il committente dei lavori o il responsabile dei lavori. Quest’ultimo può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti previsti dal decreto Sicurezza. In caso contrario, è il committente stesso ad assumere il ruolo di responsabile dei lavori, a farsi carico degli adempimenti previsti e ad assumersi tutte le responsabilità conseguenti.
Comunicazione Sal