Cessione e sconto in fattura
Adempimenti e controlli
ASSEVERAZIONE, COSA PRESENTARE PER COMPLETARE LA PROCEDURA
DA IL SOLE 24 ORE
di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin
Per eseguire e protocollare le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa sul Superbonus 110%, di cui all’articolo 119 della legge 77/2020, e dal decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, occorre avvalersi della procedura stabilita dal sito detrazionifiscali.enea.it. L’asseverazione va comunicata sempre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o in corso d’opera, al 30% e al 60% dei lavori realizzati, e deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il superecobonus 110%. Oltre al modello vero e proprio, per completare l’operazione occorre caricare nel sistema i file Pdf dei seguenti documenti:
- copia della polizza assicurativa (con massimale adeguato),
- ape ante intervento,
- ape post intervento,
- computo metrico dei lavori,
- fatture dei lavori eseguiti.
Una volta eseguita l’asseverazione, sarà opportuno conservare, oltre a tutta la documentazione di supporto, anche:
- l’asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell’articolo 119, comma 13, punto a) del decreto legge 34/2020, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici Ida e Asid;
- la stampa in originale della «Scheda descrittiva» degli interventi, riportante il codice Cpid assegnato dal Portale superecobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
Stato avanzamento lavori (Sal)
Il computo metrico a dettaglio delle spese sostenute andrà sempre allegato. Il computo metrico da allegare è il computo globale totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Pertanto, anche nel caso di Stato avanzamento lavori (Sal) intermedi (ad esempio al 30% e al 60%), si carica sempre e comunque il computo metrico complessivo dell’intero intervento. Nei Sal al 60% e fine lavori è ad ogni modo possibile aggiornare il documento precedentemente caricato al Sal 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In questo caso, Enea consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico.
Sal al 31 dicembre
Enea ha chiarito che per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, le asseverazioni relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60%, le cui fatture sono emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31 dicembre, possono essere trasmesse all’Enea anche nell’anno successivo, purché in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate, che deve avvenire per le spese 2022 entro il 31 marzo 2023, salvo remissione in bonis. Il tecnico asseveratore che si avvale di questa possibilità, deve indicare nelle note che «lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2022».
Computo metrico
Secondo quanto precisato da Enea, il computo metrico da allegare è quello con i prezzi praticati dall’impresa. Nella nota a chiarimento, l’ente ha comunicato anche che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, bensì quelli massimi applicabili, e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Pertanto, una volta prodotta e compilata la documentazione del caso, ovvero elenco prezzi e computo, occorre verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o Dei presi a riferimento. È infatti possibile utilizzare indifferentemente uno dei due prezzari. Si ricorda a tal proposito che per ciascuna voce del computo occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento. Se le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire non sono presenti, allora il tecnico deve procedere per via analitica. Poiché il decreto interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, risulta facoltativo inserire nel computo metrico
l’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (Dl 34/2020, articolo 119, commi 5 e 6 ) e le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (Dl 34/2020, articolo 119, comma 8). Per tali costi, il Portale superecobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici (1.600 euro in caso di ristrutturazione o 2.400 in caso di manutenzione straordinaria) e per kWh di capacità di accumulo (max 1.000 per kWh) per i sistemi di accumulo. In esso Enea consiglia di riportare anche le spese professionali che dovranno risultare inferiori ai valori massimi previsti dal Dm del 17 giugno 2016.
Piccoli errori formali
Per queste imprecisioni, è sufficiente preparare una dichiarazione di atto notorio, da trasmettere al beneficiario della detrazione e da conservare in caso di controlli futuri senza dover rifare la certificazione Enea. Fra le imperfezioni più frequenti: gli errori nell’indicazione dell’immobile sul quale si interviene (come il numero civico), o delle particelle catastali relative all’immobile oggetto del lavoro di ristrutturazione, ma anche refusi nell’indicazione del nome o del cognome del beneficiario (purché, ovviamente, sia invece corretta la trascrizione del codice fiscale del beneficiario, che è fondamentale). Tutti questi elementi non incidono sulle parti sostanziali dell’asseverazione, relative ai contenuti tecnici e a quelli economici. Enea precisa che non sono accettate pec per correggere errori nell’asseverazione. Ogni informazione che «si ritenga necessario portare a conoscenza dell’Enea, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev’essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione». In caso di errori sostanziali, si ricorda che il tecnico può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
Ecobonus diversi dal 110%
Anche per gli altri lavori ammessi alle detrazioni ecobonus (diversi dal 110%) è necessario compilare entro 90 giorni dal termine degli stessi la dichiarazione Enea. La Cassazione (ordinanza 34151/2022) ha stabilito che sulle detrazioni per l’efficientamento energetico la comunicazione (attualmente prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti”) è un aspetto sostanziale della procedura. Va ricordato invece che, per il semplice “bonus casa”, con risparmio energetico ma senza i requisiti “ecobonus”, l’omissione della comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (risoluzione 46/E/2019).
Comunicazione Enea