Ristrutturazioni integrali – adempimenti tardivi
Adempimenti e controlli
BONUS MINORI, CESSIONI SENZA OBBLIGO DI SAL
DA IL SOLE 24 ORE
di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin
Interventi relativi ai bonus edilizi diversi dal 110% senza alcuna obbligatorietà di liquidazione a Sal anche in caso di cessione del credito. È quanto chiarisce
con una norma di interpretazione autentica l’articolo 2 ter lettera a) della conversione in legge del Dl n. 11/2023. A dire il vero si tratta di una precisazione
che potrebbe apparire perfino scontata nel senso che il concetto di Sal è sempre stato tipico del solo superbonus, il cui ambito di operatività nei modi
e nelle forme conosciute nel 110% non si è mai potuto del tutto abbinare con la disciplina tipica degli altri bonus fiscali legati agli interventi edilizi. Il dubbio tuttavia si è posto per una non troppo felice collocazione della norma di legge originaria nel quale è contenuta la definizione di Sal. Vediamo nel concreto.
Il comma 1-bis dell’articolo 121 del Dl 34/2020 prevede che l’opzione di cui al comma 1 (cessione del credito/sconto in fattura):
1) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
2) che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
3) che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
In questa sede va detto che il comma 1 bis in questione si rifà all’intero articolo 121, il cui ambito di operatività riguarda anche gli altri bonus diversi dal 110%. Da qui il possibile dubbio sul fatto che la normativa sul Sal, in caso di cessione/sconto in fattura, dovesse applicarsi obbligatoriamente anche per tutti gli interventi diversi dal 110%. La norma di interpretazione autentica scioglie così ogni perplessità. Pertanto, per effetto di tale chiarimento, il comma 1-bis sopra richiamato deve interpretarsi nel senso che, per gli interventi diversi dal superbonus la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo. Del resto per i bonus edilizi diversi dal 110% già con il chiarimento dell’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, era stato chiarito che il contribuente può optare per la cessione e/o sconto in fattura in qualsiasi momento, senza essere condizionato dallo stato di
avanzamento dei lavori. In altre parole in tutte le altre ipotesi di cessione contemplate dall’articolo 121 decreto Rilancio (ad esempio: ecobonus 50% e 65%, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, sismabonus ordinario) è sufficiente constatare l’effettivo pagamento, ferma restando la sola necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano poi effettivamente realizzati. Il contribuente, in questi casi, ha quindi la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi e senza quindi dover rispettare lo “schema rigido” del Sal; quindi al fine di poter correttamente optare per la cessione/sconto del credito fiscale in alternativa alla detrazione diretta del bonus edilizio spettante, nell’ipotesi di detrazioni ordinarie il contribuente potrà esercitare l’opzione in qualsiasi momento.
Stati di avanzamento – Bonus casa 2023