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REMISSIONE APPLICABILE ANCHE ALL'INVIO DEGLI ALLEGATI B

DA IL SOLE 24 ORE

di Lorenzo Pegorin

Mancato deposito dell’allegato B prima dell’inizio dei lavori sanabile con la remissione in bonis.
È quanto afferma il nuovo articolo 2-ter lettera c) nella legge di conversione del decreto 11/2023 che, con una norma di interpretazione autentica, consente il salvacondotto dell’agevolazione nei casi in cui il contribuente non avesse rispettato le tempistiche formali connesse con il deposito dell’ormai famoso allegato B, che al più tardi deve essere depositato prima della data di inizio lavori comunicata allo sportello unico edilizia del Comune. L’adempimento in sanatoria interessa chi avesse omesso o presentato tardivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 3, comma 3, del Dm n. 58/2017 e vale ai fini del “sismabonus” in termini generali. Tecnicamente esso quindi opera sugli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del Dl n. 63/2013 e, nello specifico, per il superbonus 110%, sui lavori di cui all’articolo 119 comma 4 del Dl n. 34/2020. In altre parole, in quest’ambito il beneficio della remissione in bonis si potrà applicare per tutti i sismabonus declinati nelle varie forme dal 50 al 70%, dal 75 all’85% fino al 110%. È da ritenere altresì che il salvacondotto si possa applicare anche a tutte le ipotesi di sismabonus acquisti dove il beneficiario sarà l’acquirente, poiché l’ambito di operatività è totale.
La remissione in bonis, prevede in linea generale che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 (250 euro) non riducibile in ravvedimento.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto nel caso concreto, ma è ragionevole dedurre che il chiarimento avendo la sua logica debba valere in tutte le ipotesi di remissione in bonis, viene precisato nel testo della norma che la “prima dichiarazione utile” citata dall’articolo 2 del Dl n. 16/2012 è da intendersi quella nella quale dovrebbe essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, in caso di opzione per cessione o sconto, la remissione in bonis deve comunque avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.
Vediamo un caso pratico. Intervento di sismabonus 110% su una villetta singola:
data inizio lavori 12 gennaio 2022, cessione del credito alla banca non avvenuta, per mancanza di correttezza della documentazione, in quanto il contribuente non ha presentato prima di tale data l’allegato B. Il deposito del documento è avvenuto solo contestualmente ad una “variante” presentata in data 22 marzo 2022. Fine lavori e pagamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2022.
In un contesto come questo, il contribuente prima dell’invio del modello di cessione all’agenzia delle Entrate è tenuto a versare dapprima 250 euro per la remissione in bonis dell’allegato B e poi successivamente altri 250 euro per sanare la tardività dell’invio dello stesso modello di cessione oltre il 31 marzo 2023.

 

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