Adempimenti e controlli
Soci e collaboratori, l’apporto di lavoro può generare anomalie
RIMANE ESONERATO CHI HA APERTO LA PARTITA IVA DAL 1° GENNAIO 2021
DA IL SOLE 24 ORE
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin E Gian Paolo Ranocchi
Isa per il periodo d’imposta 2022 con applicazione che torna (quasi) a pieno regime.
Non sono state infatti confermate le tipiche cause di esclusione “covid 19” in vigore per i periodi d’imposta 2021 e 2020, riguardanti i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi/compensi, di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta 2019, né quelle specifiche per singole categorie che erano state previste lo scorso anno.
Rimane in vigore solo la puntuale causa di esclusione riguardante i “Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021” (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività) identificata in dichiarazione dei redditi con il codice 15 (va comunque compilato il modello ISA).
I contribuenti esonerati sono impossibilitati ad accedere ai benefici premiali, ma non rischiano il possibile controllo (selezione) sulla base dell’analisi effettuata dagli organi competenti (agenzia Entrate e Guardia di Finanza) attraverso le “liste” Isa.
Si ricorda inoltre che in caso di casistica di esclusione il contribuente non può, nemmeno su base volontaria, compilare l’Isa.
Dicevamo, quindi, che quest’anno, in tema di esclusione si torna all’antico, potendo contare solo sulle casistiche conosciute contraddistinte dai codici da 1 a 14 (a cui si aggiunge la 15 sopra identificata) da indicare nel quadro contabile della dichiarazione dei redditi.
Si va da quelle più diffuse legate all’inizio e alla fine dell’attività a quelle più particolari riguardanti i gruppi iva.
Nel merito vale la pena di affrontare alcune casistiche che nella pratica operativa possono creare delle difficoltà applicative.
Una di esse riguarda il cambio dell’attività prevalente in corso d’anno a seguito di inizio di nuova attività. Sul punto va ricordato che con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate tratta il caso dove viene iniziata una nuova attività e questa diventa l’attività prevalente. Si pensi ad esempio alla società che da sempre esercita l’attività di bar, per la quale nel corso del 2022 essa ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 60.000 euro. Nel corso del 2022 ha iniziato anche l’attività di albergo dal quale ha conseguito un ammontare di ricavi pari a 200.000 euro.
L’attività prevalente è dunque quella di albergo iniziata nel 2022, per cui opera nel caso di specie sicuramente una causa di esclusione identificata dal “non normale svolgimento dell’attività”. Nel modello redditi nel quadro F/G deve essere indicato il codice 4. Si deve comunque trattare di attività i cui codici ATECO siano compresi in modelli ISA diversi.
Si ricorda altresì che, in ipotesi di applicazione di esclusione legata al “non normale svolgimento dell’attività”, tale casistica non può essere utilizzata per più di tre anni consecutivi, pena l’inoltro da parte dell’Agenzia delle entrate di una specifica lettera di anomalia sulla quale poi bisognerà adeguatamente argomentare.
Altra casistica da attenzionare riguarda le operazioni straordinarie.
Contrariamente a quanto avveniva in ambito studi di settore, dove lo strumento si applicava anche quando l’attività di impresa costituiva mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti, nel mondo Isa tale regola non si applica più.
Di conseguenza, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituite, ad esempio, da cessione d’azienda, affitto d’azienda, conferimento, trasformazione, così come nel caso di ripresa dell’attività entro 6 mesi dalla cessazione, l’Isa non troverà mai applicazione nè per il soggetto che cessa, né per quello che inizia.
In questi casi le imprese interessate incontreranno, a seconda delle singole ipotesi che si possono presentare, generalmente la causa di esclusione rinvenibile nell’inizio dell’attività o nella cessazione della stessa (rispettivamente codice 1 e 2 in dichiarazione dei redditi).
Sotto il profilo operativo va tuttavia chiarito un concetto. Per non applicare l’Isa è necessario che dante ed avente causa dell’operazione straordinaria si trovino singolarmente nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell’inizio dell’attività nel periodo.
Ecco che se, ad esempio il dante causa prosegue nell’attività d’impresa (perché nella specifica ipotesi ha conferito solo un ramo d’azienda), o se l’avente causa era un soggetto già esistente la cui attività prevalente rimane la stessa anche dopo l’operazione straordinaria, non vi sono motivi perché costoro non debbano applicare l’Isa.
Pertanto, in linea generale, va detto che la causa di esclusione non è riconducile alla mera esistenza di un’operazione straordinaria, ma si deve trattare, necessariamente, di un’operazione che comporta l’inizio o la fine dell’attività nel periodo per i soggetti interessati.